Luglio 12, 2026
Aggiornamento segnalazione Centrale dei Rischi - Cassazione ordinanza 3671 2024 risarcimento banca

Hai saldato il debito, ma la banca non ti ha “liberato” — Ecco cosa puoi fare e quando hai diritto al risarcimento

del Dr. Adriano Femiano

Chi ha pagato un debito o ha raggiunto un accordo con la banca non sempre vede aggiornarsi subito la propria posizione nelle banche dati creditizie — e proprio da questa situazione può nascere un danno concreto, specie quando la segnalazione continua a incidere sull’accesso al credito o sui rapporti con altri istituti.

Su questo punto la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3671 del 9 febbraio 2024, ha chiarito che la banca può essere chiamata a risarcire il cliente se ritarda ingiustificatamente l’aggiornamento della segnalazione dopo un accordo intervenuto tra le parti, come nel caso di una transazione che imponga un diverso trattamento della posizione debitoria rispetto a quello precedentemente comunicato.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda riguardava una società che aveva definito una controversia con il proprio istituto di credito mediante un accordo rateale e che, nonostante l’avvenuto primo pagamento e nonostante una diffida formale, era rimasta per mesi segnalata in una posizione pregiudizievole presso la Centrale dei Rischi, con effetti negativi sulla normale operatività economica. Secondo la Suprema Corte, proprio questo ritardo assume rilievo perché la tempestiva modifica della segnalazione non era un elemento marginale, ma una parte sostanziale dell’assetto di interessi perseguito dalla cliente.

Cosa dice davvero la sentenza: diritto al risarcimento, ma non automatico

La decisione è importante perché conferma un principio molto concreto: le segnalazioni creditizie devono essere gestite con correttezza e tempestività e non possono restare immutate quando la situazione del debitore è stata ridefinita in modo rilevante, soprattutto se la banca si è impegnata ad aggiornare la posizione.

Tuttavia sarebbe sbagliato trasformare questa sentenza in uno slogan, perché non significa che ogni permanenza del nominativo in una banca dati dopo il pagamento del debito comporti automaticamente un diritto al risarcimento. Conta il caso concreto, contano gli accordi sottoscritti, conta la natura della segnalazione e conta soprattutto la prova del danno: la Cassazione ribadisce che l’illegittimità della condotta della banca è il presupposto della domanda, ma il risarcimento richiede la dimostrazione delle conseguenze effettivamente subite — il rifiuto di un finanziamento, la revoca di affidamenti, la perdita di opportunità commerciali o la compromissione documentabile della reputazione economica.

Centrale dei Rischi e SIC privati: una distinzione necessaria

È utile ricordare che nel linguaggio comune si parla spesso di “lista dei cattivi pagatori”, ma sul piano tecnico bisogna distinguere la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia dai sistemi di informazioni creditizie privati, che non coincidono tra loro né per funzione né per disciplina. Proprio per questo ogni verifica deve partire dall’individuazione esatta della banca dati in cui compare la segnalazione.

Cosa fare se la tua posizione non è stata aggiornata

Chi ritiene che la propria posizione non sia stata aggiornata correttamente può innanzitutto chiedere l’accesso ai dati registrati a proprio nome presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia — servizio gratuito — e poi contestare formalmente all’intermediario l’anomalia riscontrata. Se il problema non viene risolto, resta possibile valutare anche il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, tenendo presente che la procedura prevede un contributo di 20 euro.

Il messaggio che arriva dalla Cassazione, in definitiva, è chiaro: quando la banca ritarda senza giustificazione l’aggiornamento di una segnalazione creditizia e da quel ritardo derivano conseguenze concrete e provabili, il cliente può agire per ottenere il risarcimento — ma la tutela non nasce in automatico e richiede sempre una valutazione seria dei fatti, dei documenti e del pregiudizio effettivamente subito.

Il consiglio pratico: cosa inserire nell’accordo con la banca

Quando si negozia un accordo con la banca o con l’intermediario finanziario, è fondamentale inserire per iscritto, nel testo dell’intesa, un impegno chiaro e datato dell’istituto ad aggiornare tempestivamente la segnalazione in Centrale dei Rischi (o nei SIC privati), specificando a partire da quale evento — ad esempio, dal primo pagamento o da una certa percentuale di rientro — la posizione dovrà essere modificata. È altrettanto utile farsi rilasciare conferma scritta dell’avvenuto aggiornamento e, in parallelo, richiedere periodicamente la visura dei propri dati per verificare che quanto concordato sia stato concretamente eseguito.

Dr. Adriano Femiano Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 3671 del 9 febbraio 2024.

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