Luglio 12, 2026
Segnalazione Centrale Rischi danni - Corte di Cassazione ordinanza 5593 2026

Non paghi? Ti segnalo alla Centrale Rischi — La Cassazione dice basta: non è così che funziona

Ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026: quando la segnalazione alla Centrale Rischi diventa illegittima e dà diritto al risarcimento del danno

del Dr. Adriano Femiano

C’è una frase che molti imprenditori hanno sentito almeno una volta, pronunciata dall’altro capo del telefono da qualche funzionario di banca o di una società finanziaria: «Se non paga, la segnaliamo alla Centrale Rischi». Suona come una minaccia, e spesso viene usata proprio come tale — uno strumento di pressione, un bastone agitato sopra la testa di chi attraversa un momento difficile.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5593 depositata il 12 marzo 2026, ha detto una cosa molto chiara: quegli strumenti del credito non possono diventare armi improprie.

Cos’è la Centrale Rischi e perché la segnalazione è un atto grave

Segnalare un’impresa come «a sofferenza» alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia — la banca dati che raccoglie informazioni sui debitori di banche e finanziarie e che di fatto decide chi può ancora accedere al credito — non è un atto automatico che scatta al primo mancato pagamento.

È un atto grave, che richiede una valutazione seria e documentata della situazione economica complessiva del debitore. Se manca quella valutazione, la segnalazione alla Centrale Rischi è illegittima. E chi la ha subita può chiedere i danni.

Il caso: 42.000 euro di leasing e un mutuo negato

La vicenda che ha originato la sentenza riguardava un debito di circa 42.000 euro — canoni di leasing non pagati tra il 2003 e il 2004 — per il quale le parti stavano trattando una conciliazione. Le trattative si interrompono, arriva la segnalazione, e una banca terza nega un mutuo all’impresa collegata proprio per via di quell’iscrizione nella lista nera.

Le società chiedono un risarcimento da 2,5 milioni di euro. I giudici di merito danno ragione alla società di leasing: c’era un debito, non veniva pagato, la segnalazione era giustificata. La Cassazione ribalta tutto, perché nessuno aveva verificato se quell’impresa fosse davvero in crisi o semplicemente in ritardo.

Il punto che ogni imprenditore dovrebbe conoscere

Non pagare qualche rata non è la stessa cosa che essere insolventi.

La legge e le istruzioni della Banca d’Italia richiedono che la «sofferenza» rifletta una grave e non transitoria difficoltà economica, qualcosa di assimilabile a uno stato di insolvenza reale. Un’impresa con bilanci solidi, beni e prospettive concrete non può essere etichettata come tale solo perché ha un debito aperto.

E se lo si fa lo stesso, ci si espone a responsabilità risarcitorie che — come dimostra questa sentenza — possono coinvolgere anche le società collegate a quella segnalata.

La prossima volta che arriva quella telefonata, vale la pena ricordarlo.

Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026.

bancaditalia.it — Centrale dei Rischi

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